Art. 1 – Costituzione
Phronesis è un organismo associativo costituito
ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Ha sede in Roma,
via Blaserna 101, 00146 Roma. È retto dal presente Statuto
e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2 – Durata dell'Associazione
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – Carattere dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro.
Art. 4 – Oggetto e scopi
Oggetto dell'Associazione sono le varie forme di consulenza
filosofica, attività che si propone di fornire a chi lo richieda
(individui, gruppi, organizzazioni), sulla base di un approccio filosofico,
supporto, aiuto e orientamento nell'ambito dei processi intellettuali,
esistenziali, decisionali o relazionali, senza avere finalità
terapeutiche.
L'Associazione si propone di:
- promuovere la ricerca, lo studio e la definizione della consulenza
filosofica e delle discipline a essa afferenti;
- favorire il progressivo riconoscimento sociale e istituzionale
della consulenza filosofica come professione;
- riunire tutti coloro che siano interessati alla consulenza filosofica;
- stimolare la cooperazione e il confronto tra i consulenti filosofici attraverso l'organizzazione di seminari, giornate di studio e congressi;
- assistere la formazione dei consulenti filosofici;
- favorire la diffusione e la divulgazione della consulenza filosofica sul territorio nazionale;
- stabilire attivi e continuativi rapporti di collaborazione con le associazioni internazionali;
- incoraggiare lo scambio di idee e di esperienze tra consulenti e studiosi di ogni disciplina che possa avere utilità per la consulenza filosofica;
- collaborare con enti e istituzioni sia pubblici che privati di cui condivide le finalità;
- promuovere ogni altra iniziativa, autonoma o in collaborazione, atta a realizzare gli scopi dell'Associazione.
Art. 5 – Requisiti dei soci
Vengono definiti soci tutti coloro che abbiano soddisfatto i criteri di ammissione all'Associazione.
La qualifica di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- professionisti;
- cultori della materia;
- onorari;
- sostenitori.
Art. 6 – Criteri di ammissione
dei soci
L'ammissione alla qualifica di socio ordinario e sostenitore
avviene su presentazione di domanda scritta, corredata da curriculum
personale, al Presidente. Il conferimento della qualifica spetta
al Consiglio Direttivo, cui compete la valutazione dei titoli presentati
a supporto dell'iscrizione, in occasione della prima riunione utile
dopo la presentazione della domanda. L'eventuale diniego è inappellabile.
La qualifica di socio diviene effettiva, una volta conferita dal
Consiglio Direttivo, solo a fronte del versamento, da parte del
nuovo socio, della tassa d'iscrizione. Per essere ammesso come socio
ordinario si deve essere in possesso di un Diploma di Laurea in
Filosofia, ottenuto presso il Corso di Laurea in Filosofia con Diploma
di Laurea quadriennale, o con Laurea Specialistica quinquennale,
o titoli internazionali a giudizio del Consiglio Direttivo equipollenti,
ovvero dottorati di ricerca in Filosofia. Il Consiglio Direttivo
può derogare alle suddette condizioni in via eccezionale,
laddove chi richiede l'ammissione a socio ordinario sia oggettivamente
esperto in filosofia o presenti riconosciuti meriti nel campo della
consulenza filosofica. In quest'ultimo caso l'ammissione per essere
valida deve essere successivamente approvata dall'Assemblea.
Il socio ammesso secondo questa procedura è definito cultore
della materia. I soci professionisti sono i soci in possesso del
titolo di "Consulente Filosofico di Phronesis".
Tale titolo è attribuito e viene confermato secondo le modalità
previste dai regolamenti interni sulla base delle capacità
professionali e di ricerca dimostrate dai soggetti interessati.
Il socio professionista di Phronesis è un socio ricercatore.
Possono essere ammessi come soci sostenitori persone giuridiche
interessate agli scopi dell'Associazione e che intendano contribuire
finanziariamente all'attività dell'Associazione in misura non minore
alla quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il conferimento della qualifica di socio onorario spetta all'Assemblea
dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Cultori della materia, professionisti e sostenitori sono tenuti
al pagamento di una tassa d’iscrizione e di un contributo annuale,
differenziati per categoria di soci e fissati di anno in anno dal
Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Doveri dei soci e
perdita della qualifica di socio
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario
e impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle
risoluzioni prese dai suoi organi amministrativi.
La qualifica di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza,
decade d'ufficio in caso di:
- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto;
- mancato pagamento della quota associativa, da pagari entro la
data fista annualmente dal Consiglio Direttivo.
La revoca della qualifica di socio, indipendentemente dalla categoria
di appartenenza, può inoltre essere deliberata dal Consiglio
Direttivo nei seguenti casi:
- mancato rispetto da parte del socio delle disposizioni del presente
statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli
organi sociali;
- quando vengano arrecati in qualunque modo danni morali o materiali
all'Associazione;
- quando il socio svolga attività o abbia comportamenti contrastanti
con gli interessi e le finalità dell'Associazione.
La revoca della qualifica di socio professionista comporta il divieto
di fare uso del titolo di "Consulente Filosofico di Phronesis".
Ulteriori modalità per la decadenza, revoca, sospensione
e reintegrazione dalle qualifiche di socio professionista, socio
cultore della materia, socio sostenitore, socio onorario possono
essere indicate nei regolamenti interni.
Il socio escluso a qualsiasi titolo può presentare appello scritto
al Consiglio dei Probiviri. Il socio escluso non potrà pretendere
la restituzione delle quote versate, né avrà alcun diritto sul patrimonio
sociale.
Ove non diversamente disposto da regolamenti interni, solo la qualifica
di socio professionista può essere utilizzata nell’esercizio
e nella promozione della professione di consulente filosofico.
Art. 8 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento
delle attività dell'Associazione ed è costituito attraverso le seguenti
entrate:
- le quote d'iscrizione versate annualmente dai soci, nella misura
stabilita dal Consiglio Direttivo;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito
ed Enti in genere;
- lasciti, erogazioni e donazioni di associati o di terzi;
- proventi realizzabili nello svolgimento di attività dell'Associazione
finalizzate agli scopi di cui all'art. 4;
- raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie;
- attività produttive, accessorie e strumentali ai fini
istituzionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, essendo
prevista la destinazione del patrimonio a finalità di utilità generale.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualifica di socio,
e così pure in qualsiasi caso di cessazione e scioglimento dell'Associazione,
il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni
o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione.
In base al disposto dell'art. 111, comma 4-quinquies lettere a) e
b) del D.P.R. 917/1986 vige il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. Viene fatto obbligo di
devolvere il patrimonio netto dell'ente, in caso di scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione o fondazione analoga o a fini
di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Collegio dei Consulenti Filosofici;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio dei Probiviri.
Art. 10 – Assemblea
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci con
pari diritti, quale che sia la categoria di appartenenza. Ai sensi
dell'art. 111 del D.P.R. 917/1986 in seguito alle modifiche introdotte
dal D.Lgs. 460/1997, volte a garantire la disciplina uniforme del
rapporto e delle modalità associative, si statuisce che:
- si garantisce l'effettività del rapporto medesimo (comma 4-quinquies lettera c);
- viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (comma 4-quinquies lettera c);
- è previsto per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione;
- la quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (comma 4-quinquies lettera f).
L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede
straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta
da parte di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente.
L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta
all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente
e del bilancio preventivo dell'anno in corso e per il rinnovo delle
cariche sociali, quando necessario e per il rinnovo delle cariche
sociali, quando necessario.
La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve avvenire per
iscritto, per mezzo postale, telefax o posta elettronica, a tutti
i membri aventi diritto, con un anticipo di almeno trenta giorni e
con modalità tali da favorire la massima partecipazione di
tutti i soci.
Nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, questa
vincola interamente il Presidente e il Consiglio Direttivo, che sono
tenuti a effettuare la convocazione nei termini indicati, pena un
loro decadimento dalle cariche. In caso di inadempienza, la convocazione
sarà effettuata a cura del Decano dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede dell'Associazione.
In tutte le sue forme, l'Assemblea ha per compiti e potere,
mediante delibere a maggioranza semplice:
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- la rielezione delle cariche sociali, quando necessario;
- il conferimento della qualifica di socio onorario alle persone
proposte dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica dei regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo,
salvo quelli la cui ratifica spetta al Collegio dei Consulenti
Filosofici;
- la discussione e l’approvazione della relazione sulle attività
svolte e sul programma delle attività future del Consiglio
Direttivo;
- l'approvazione di specifiche direttive assembleari, salvo quelle
di pertinenza esclusiva del Collegio dei Consulenti Filosofici;
- la discussione e l’approvazione della relazione sull’attività
di ricerca presentata dal Collegio dei Consulenti Filosofici;
mediante delibere con maggioranza della metà più uno
dei soci regolarmente iscritti:
- la deliberazione su cambiamenti di statuto;
mediante delibere con maggioranza dei due terzi dei soci regolarmente
iscritti:
- la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della
totalità dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti.
È ammesso l'intervento per delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere presente
più anziano di iscrizione al libro dei soci.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e reso in tempi brevi pubblico a cura del Segretario.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può
essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Art. 11– Collegio
dei Consulenti Filosofici
Hanno diritto a partecipare al Collegio dei Consulenti
Filosofici tutti i soci professionisti.
Il Collegio può essere convocato tanto in sede ordinaria
che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo
o su richiesta da parte di un terzo dei professionisti, indirizzata
al Presidente.
Il Collegio deve essere convocato in via ordinaria almeno una volta
all’anno, per deliberare nelle materie di competenza.
La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve avvenire per
iscritto, per mezzo postale, telefax o posta elettronica, a tutti
i membri aventi diritto, con un anticipo di almeno trenta giorni
e con modalità tali da favorire la massima partecipazione
di tutti i soci professionisti. La convocazione del Collegio dei
Consulenti Filosofici può anche essere contestuale alla convocazione
dell'Assemblea
di cui i professionisti sono membri.
Nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei soci professionisti,
questa vincola interamente il Presidente e il Consiglio Direttivo,
che sono tenuti a effettuare la convocazione nei termini indicati,
pena un loro decadimento dalle cariche. In caso di inadempienza,
la convocazione sarà effettuata a cura del Decano dell’Associazione.
Il Collegio si riunisce anche fuori dalla sede dell’Associazione.
In tutte le sue forme, il Collegio ha per compiti e potere, mediante
delibere a maggioranza semplice:
- la promozione della ricerca, dello studio e della definizione
della consulenza filosofica e delle discipline a essa afferenti,
la tutela della qualità di tale ricerca e la presentazione
all’Assemblea di una relazione annuale sull’attività svolta
in questo campo;
- la definizione dei criteri per l'assegnazione, la conservazione
e la perdita del titolo di "Consulente Filosofico di Phronesis"
e per l'iscrizione nel Registro dei Consulenti Filosofici;
- la definizione, la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione
dell'ordinamento per la formazione e il riconoscimento dei "Consulenti
Filosofici di Phronesis";
- la definizione, la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione
del codice deontologico del "Consulente Filosofico di Phronesis";
- la ratifica dei regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo,
riguardanti le materie che precedono
- l'approvazione di specifiche direttive collegiali riguardanti
le materie che precedono.
Il Collegio, ordinario e straordinario, è regolarmente costituito
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno della totalità dei soci professionisti. In seconda convocazione
essa è validamente costituito qualunque sia il numero dei
soci professionisti presenti. È ammesso l’intervento per
delega scritta. Nessun socio professionista può rappresentare
più di tre soci professionisti.
Il Collegio è presieduta dal Presidente dell’Associazione
o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere
presente più anziano di iscrizione al libro dei soci.
Il Collegio ordinario delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
con la maggioranza minima della metà più uno dei voti
espressi. Il Collegio straordinario delibera, sia in prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei
voti espressi.
In caso di parità di voti, il Collegio deve essere chiamata
subito a votare una seconda volta.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano
tutti i soci, non solo i professionisti, anche se assenti, dissenzienti
o astenuti dal voto. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale,
redatto e reso in tempi brevi pubblico a cura del Segretario.
Il Collegio vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del
Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione
può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente
dell’Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere
due scrutatori tra i presenti.
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Art. 12– Consiglio
Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto
dall'Assemblea e la cui carica ha durata biennale. È composto
da almeno cinque membri, scelti esclusivamente tra i soci professionisti.
Tale numero può essere variato, a seguito di motivata richiesta
e con delibera approvata dall’Assemblea, prima di ogni successiva
rielezione. I membri del Consiglio Direttivo non sono immediatamente
rieleggibili dopo aver ricoperto la carica per tre mandati consecutivi
completi.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente (ove
non vi abbia già provveduto l'Assemblea) e può assegnare altre cariche
funzionali e di rappresentanza: un Vicepresidente con funzioni vicarie,
un Segretario con funzioni di verbalizzazione, un Tesoriere con
funzioni amministrative, o altre eventualmente definite. ll Consiglio
Direttivo può anche nominare Commissioni con deleghe specifiche.
Ogni membro e Commissione cui siano conferite facoltà e funzioni
deve risultare, con la descrizione dei relativi poteri, dal libro
dei verbali del Consiglio Direttivo, che fa fede ai fini della rappresentanza
dell'Associazione anche nei rapporti con terzi.
È compito del Consiglio Direttivo:
- la gestione ordinaria dell'Associazione, per l'attuazione delle
sue finalità e secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- la predisposizione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo,
nonché la definizione dell'ammontare delle tasse di iscrizione
e annuali;
- la valutazione dei titoli presentati nelle richieste di adesione
all'Associazione e l'accettazione delle medesime;
- l'elaborazione e l'approvazione di regolamenti interni;
- l'indicazione all'Assemblea dei soci dei possibili soci onorari;
- l'approvazione dell'istituzione di sezioni locali;
- l'autorizzazione di iniziative pubbliche svolte a nome dell'Associazione;
- l'assunzione di ogni altra deliberazione utile al perseguimento
dei fini dell'Associazione, purché assunta in coerenza
con le direttive assembleari e collegiali e nel rispetto dello
Statuto.
Al Consiglio Direttivo competono pieni poteri. Esso deve in ogni caso
rendere conto all'Assemblea al termine dell'anno di attività.
Il membro del Consiglio Direttivo che sia risultato fisicamente assente
ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni, decade. In
caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo
gli subentra, fino all'Assemblea dei soci in cui verranno indette
elezioni suppletive, il primo dei non eletti.
Viene espressamente statuito in base alle previsioni dell'art. 111,
comma 4-quinquies del D.P.R. 917/1986, quanto in esso previsto alla
lettera e):
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice Civile;
- la sovranità dell'Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza
della loro carica. Sono ammessi rimborsi per le spese sostenute
e per l'attività svolta, se giustificate.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, anche
fuori dalla sede dell’Associazione, ed è convocato dal Presidente.
L’Assemblea e il Collegio dei Consulenti Filosofici possono richiedere
una convocazione straordinaria del Consiglio con modalità
analoghe alla convocazione straordinaria rispettivamente dell’Assemblea
e del Collegio. Tale richiesta vincola in modo inderogabile il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza
della metà più uno dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della
metà più uno dei suoi membri.
Previo accordo di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo può
riunirsi anche con modalità diverse dalla presenza fisica (riunioni
telematiche). Anche in tali casi devono essere redatti verbali.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice.
In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene
redatto verbale in apposito libro. Il verbale deve essere sottoscritto
dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
Art. 13– Presidente
Il Presidente, che deve essere un professionista, dirige
l'Associazione assieme al Consiglio Direttivo e la rappresenta legalmente,
di fronte a terzi e in giudizio. A lui spetta la firma di ogni atto
ufficiale dell'Associazione, sia nei confronti dei soci che di terzi.
Il Presidente sovrintende alle deliberazioni dell’Assemblea, del
Collegio dei Consulenti Filosofici e del Consiglio Direttivo, sia
per il compimento di singoli atti, sia per quanto concerne l’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Egli ha, in particolare,
il compito di dirimere ogni eventuale
controversia riguardante l'organo di volta in volta competente a
deliberare su qualche materia, salvo ricorso ai probiviri entro
30 giorni dalle sue determinazioni.
Egli può delegare parte dei suoi compiti, inclusa la firma degli
atti amministrativi, a consiglieri o soci, in via transitoria o
permanente, dopo approvazione del Consiglio Direttivo. Tali deleghe
devono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica due anni. Non è rieleggibile per più
di due mandati consecutivi.
In caso di vacanza straordinaria del Presidente gli subentra, fino
all'Assemblea dei Soci in cui verranno indette elezioni suppletive,
il Vicepresidente.
Art. 14– Consiglio
dei Probiviri
Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti
dall'Assemblea anche tra non soci e dura in carica tre anni. I suoi
membri non possono ricoprire altre cariche sociali.
I membri del Consiglio dei Probiviri non sono immediatamente rieleggibili
dopo aver ricoperto la carica per due mandati consecutivi completi.
Il Consiglio dei Probiviri ha per compito di arbitrare ogni genere
di conflitto che possa generarsi tra gli organi dell'Associazione
e tra i soci. A esso possono rivolgersi i singoli soci per segnalare
irregolarità nella conduzione dell'Associazione o comportamenti
eticamente scorretti e per appellarsi a seguito di sospensione della
qualifica di socio operata dal Consiglio Direttivo.
Art. 15– Sezioni
locali
Le sezioni locali dell'Associazione, la cui istituzione
deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, sono dotate di autonomia
di iniziativa e di gestione di spesa in merito alle iniziative intraprese.
Le sezioni locali agiscono nel pieno rispetto delle linee generali
indicate dagli organi dell'Associazione e riportate nei regolamenti
interni. Esse devono rispettare comportamenti deontologici non lesivi
dello statuto associativo. In caso di conflitto, le delibere degli
organi associativi hanno potere vincolante sulle sezioni locali.
Art. 17– Norme
generali finali
Funzionamento e organizzazione dell’Associazione sono oggetto
di regolamenti, redatti e approvati dal Consiglio Direttivo. Questi
regolamenti, immediatamente esecutivi, devono comunque essere ratificati,
alla prima riunione utile, dall’Assemblea dei soci ovvero dal Consiglio
dei Consulenti Filosofici quando concernono le materie di sua competenza.
In caso di dubbi sull'organo competente alla ratifica, questo è
indicato dal Presidente, salvo ricorso ai Probiviri entro 30 giorni
dalla ratifica medesima.
L'anno di gestione dell'Associazione è l'anno di calendario, con
scadenza il 31 dicembre.
In caso di scioglimento per qualsiasi motivo dell'Associazione,
il Consiglio Direttivo assume le funzioni di organo di liquidazione
e provvede quindi alle operazioni necessarie, con competenza a deliberare
sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo ad altra associazione,
ente o fondazione analoga o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano.
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